Dispensazione d'urgenza
La dispensazione di farmaci soggetti a prescrizione medica senza ricetta è normalmente vietata. Il DM 31 marzo 2008 consente tuttavia, in casi eccezionali di estrema necessità e urgenza, la consegna del medicinale per garantire la continuità della terapia.
Sono esclusi dalla dispensazione d'urgenza:
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i medicinali stupefacenti disciplinati dal DPR 309/1990;
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i medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa.
I farmaci dispensati in urgenza non possono essere posti a carico del SSN.
La dispensazione in urgenza può avvenire esclusivamente nelle seguenti circostanze:
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La dispensazione è consentita quando il medicinale è necessario per evitare l'interruzione del trattamento di una patologia cronica.
Il farmacista può procedere se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- sono presenti in farmacia precedenti ricette riferite allo stesso paziente contenenti il medicinale richiesto;
- il paziente presenta un documento rilasciato dall'autorità sanitaria o sottoscritto dal medico curante attestante la patologia;
- il paziente esibisce una ricetta scaduta da non oltre 30 giorni; in questo caso il farmacista deve annotare la dispensazione sulla ricetta, impedendone il riutilizzo;
- il farmacista ha conoscenza diretta dello stato di salute del paziente e della terapia in corso.
Se dalla documentazione risulta esclusivamente la patologia e non il medicinale prescritto, il paziente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa al trattamento richiesto.
Non possono essere dispensati medicinali iniettabili, ad eccezione dell'insulina.
La dispensazione è consentita quando il medicinale è necessario per completare un ciclo terapeutico già iniziato, ad esempio una terapia antibiotica.
Il farmacista può procedere quando dispone di elementi che dimostrino la prosecuzione della terapia, ad esempio:
- una precedente prescrizione presente in farmacia, rilasciata in data compatibile con il trattamento ancora in corso;
- una confezione inutilizzabile del medicinale, come un flaconcino danneggiato.
In questi casi il paziente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla veridicità del trattamento.
Non possono essere dispensati medicinali iniettabili, salvo gli antibiotici in flacone monodose, limitatamente alla quantità necessaria per garantire la continuità della terapia fino al contatto con il medico prescrittore.
La dispensazione è consentita quando il medicinale è necessario per proseguire una terapia avviata durante il ricovero.
Il farmacista può procedere se il paziente presenta la documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno stesso dell'acquisto o nei due giorni precedenti, dalla quale risulti prescritta o raccomandata la prosecuzione della terapia con il medicinale richiesto.
In questo caso è consentita anche la dispensazione di medicinali iniettabili.
Obblighi del farmacista
In tutti i casi il farmacista deve:
- consegnare una sola confezione con il minor numero di unità posologiche disponibile;
- invitare il paziente a informare il proprio medico curante dell'avvenuta dispensazione;
- consegnare una scheda da trasmettere al medico con l'indicazione del medicinale fornito;
- registrare l'operazione nell'apposito registro della farmacia, indicando il farmaco dispensato, le iniziali del paziente e la motivazione della consegna, allegando, ove prevista, la dichiarazione di assunzione di responsabilità del paziente.